ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

      L'intervento normativo proposto incide sulla delicata materia delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, al precipuo fine di contemperare in maniera più adeguata rispetto alla attuale disciplina le necessità investigative, la libertà dei cittadini di essere informati in ordine a vicende giudiziarie di pubblico interesse nonché il diritto degli stessi a vedere tutelata la loro riservatezza.
      Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Carta costituzionale repubblicana (articoli 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

      Il presente disegno di legge incide sull'attuale legislazione sostanziale e di rito operando su tre fronti:

          1) sono state ridefinite le norme (articolo 267, commi 1 e 2) relative ai presupposti per prorogare le operazioni di intercettazione per reati non di competenza delle direzioni distrettuali antimafia, rafforzandosi l'obbligo di motivazione del provvedimento autorizzativo e prevedendosi un tendenziale limite di tre mesi alle proroghe delle operazioni, superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine anche desunti dai contenuti di conversazioni intercettate nel medesimo procedimento. Tali elementi debbono essere chiaramente indicati nel provvedimento di proroga. Si prevede, poi, un tendenziale limite a due proroghe per le intercettazioni tra presenti, salvo che siano emersi nuovi elementi, anche desunti dai contenuti delle conversazioni intercettate, che rendano necessaria la prosecuzione delle operazioni;

          2) è stata in secondo luogo prevista la costituzione, presso ciascun ufficio di procura, di un apposito «archivio riservato» per la conservazione dei dati non immediatamente rilevanti, cui è preposto un funzionario appositamente individuato dal procuratore della

 

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Repubblica. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, sorveglianza e direzione del medesimo procuratore della Repubblica;

          3) è stata, inoltre, rivista la disciplina del «segreto» e dei «divieti di pubblicazione» degli atti di indagine, assicurando particolare tutela ai dati custoditi nell'archivio riservato; è stata conseguentemente rimodulata la fattispecie di cui all'articolo 379-bis del codice penale onde poter sanzionare ogni rivelazione di notizie concernenti atti coperti da segreto ed è stata prevista l'introduzione nel medesimo codice di una specifica fattispecie di reato per sanzionare la condotta di chiunque prenda illecitamente diretta conoscenza dei medesimi dati.

      È prevista, inoltre, l'introduzione nel dettato del cosiddetto «codice della privacy», di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dell'articolo 164-bis, che commina rilevanti sanzioni amministrative a carico del redattore e del direttore responsabile dell'organo di informazione che riveli o diffonda dati per finalità giornalistiche in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del medesimo codice della privacy ovvero del codice di deontologia, adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, dello stesso codice, mentre è stata ridisegnata la contravvenzione di cui all'articolo 684 del codice penale, coordinandola con il nuovo testo dell'articolo 114 del codice di procedura penale.
      Al fine di individuare con precisione la fonte di eventuali fughe di notizie e di circoscrivere la relativa responsabilità, evitando di scivolare verso forme di responsabilità oggettiva incompatibili con l'ordinamento costituzionale, è stato inoltre radicalmente riformato l'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale: si prevede infatti che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica (CIT) da istituire su base distrettuale. Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica (cosiddetti «punti di ascolto») ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

C) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

      Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

      Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

 

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E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

      Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

      Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della loro coerenza con quelle già in uso.

      L'intervento introduce per la prima volta nell'ordinamento l'istituto dell'«archivio riservato», destinato a custodire verbali e registrazioni di non immediato interesse per lo svolgimento delle indagini, il cui contenuto è sempre coperto dal segreto. Tale istituto si reputa assolutamente necessario, in uno con le sanzioni per la diffusione delle notizie ivi contenute, per la compiuta tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle attività di intercettazione; la compatibilità con il sistema processuale vigente è garantita dalla facoltà di accesso all'archivio da parte dei difensori di indagati ed imputati e dalla conseguente facoltà di richiedere al giudice l'acquisizione delle conversazioni ivi contenute e non precedentemente acquisite.
      È stato, altresì, introdotto il concetto di intercettazione avente ad oggetto conversazioni «irrilevanti», intendendosi con tale locuzione quelle «riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini».
      L'introduzione delle suddette definizioni normative si rende necessaria al fine di garantire una rigorosa selezione del materiale qualificato in termini di rilevanza, destinandosi all'archivio riservato quanto non dotato di tale caratteristica.
      Infine, la modifica apportata all'articolo 268, comma 3, introduce la locuzione dei «centri di intercettazione».

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.

 

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C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Le modifiche alla legislazione vigente (codice di procedura penale, codice penale e legislazione complementare) sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      L'intervento normativo comporta l'abrogazione espressa dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, nonché dei commi da 4 a 8 dell'articolo 268 del codice di procedura penale.
      La modifica normativa proposta prevede anche la sostituzione del testo del comma 3 dell'articolo 268. Tale modifica, tuttavia, entrerà in vigore decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo. Fino a tale data, restano in vigore le disposizioni precedenti.
L'intervento non comporta, altresì, alcuna abrogazione implicita, in quanto non ridisciplina l'intera materia delle intercettazioni telefoniche, bensì solo alcuni aspetti di essa.

 

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